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Utilissima guida, corredata da esempi e fac simile di domanda, per richiedere ed ottenere il rimborso della differenza dell'imposta di registro versata in sede di aggiudicazione di immobile ad un'asta giudiziaria, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2014. Come sarà evidente, nella quasi totalità delle fattispecie, le somme non dovute ammontano a svariate migliaia di euro.
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ASTE GIUDIZIARIE – TASSAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO ALLA LUCEDELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 6/2014
Guida teorico-pratica su come ottenere il rimborso della differenza di imposta di registro versata in sede di aggiudicazione
Fabio De Angelis 2014
Copiright 2014© Fabio De Angelis Tutti i diritti riservati
ebook by ePubMATIC.com
1. Cosa cambia con l’avvento dell’intervento della Corte Costituzionale
Con la recentissima sentenza n. 6/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della norma sul prezzo - valore nella parte in cui non ne estende l'applicabilità alle vendite in sede di espropriazione forzata ed ai pubblici incanti. La Corte Costituzionale, con tale pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l’applicazione dell’art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
In conseguenza della indicata Sentenza della Corte Costituzionale anche il privato che acquisti un immobile abitativo (e relativa pertinenza) all’asta potrà:
1) avvalersi del meccanismo del “prezzo – valore”;
2) versare le imposte in base al valore fiscale minimo (valore catastale) e non in base al prezzo di aggiudicazione.
Prezzo - Valore
Con il meccanismo del cd. Prezzo-Valore, qualunque sia il prezzo commerciale dichiarato, nelle vendite di immobili abitativi e di loro pertinenze tra privati, le imposte da versare allo Stato sono calcolate sul valore catastale:
Di seguito, il testo completo della sentenza in argomento:
SENTENZA N. 6
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Luigi MAZZELLA Presidente
- Sabino CASSESE Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto nel giudizio vertente tra M.A. e l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Grosseto con ordinanza del 29 luglio 2010 iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto in fatto
1.– La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con ordinanza del 21 giugno 2010, depositata in data 21 luglio 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 2 Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2012,), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui, derogando al solo art. 43 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ( [...]